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Convocazione del consiglio senza 24 ore di preavviso, dopo sette anni il Consiglio di Stato dà ragione al Pdl

La vicenda, lontana ormai sette anni, fa riferimento all’episodio andato in scena in consiglio comunale il 30 novembre 2013

Pubblicato da 

Massimo Falcioni
 martedì 12 Gennaio 2021

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di San Benedetto risalente al 2014 che fu effettuato contro gli allora esponenti del Popolo della Libertà Pasqualino Piunti, Annalisa Ruggieri, Pierluigi Tassotti, Andrea Assenti e Bruno Gabrielli.

La vicenda, lontana ormai sette anni, fa riferimento all’episodio andato in scena in consiglio comunale il 30 novembre 2013. Allora il sindaco era Giovanni Gaspari e l’attuale primo cittadino sedeva tra i banchi della minoranza. In quella seduta si votò ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio con la modifica alle aliquote Imu.

Secondo l’opposizione dell’epoca, il documento – inserito in extremis all’ordine del giorno all’indomani delle decisioni del Governo centrale – fu inviato ai consiglieri meno di ventiquattro ore prima dalla seconda convocazione in assise, come invece prevede il regolamento comunale.

10.35, senza che venisse quindi rispettato il limite delle 24 ore dalla seconda convocazione in Consiglio, previsto dal regolamento.

“L’ordine del giorno – accusò il Pdl – può essere integrato in via d’urgenza consegnandone avviso almeno 24 ore prima della seduta in cui viene posto in trattazione”.

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato: “L’avviso di convocazione delle sedute è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, consentendo ai consiglieri comunali non solo di essere informati delle riunioni dell’assise, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita dell’ente, anche mediante il necessario ruolo di controllo sull’organo esecutivo. Di conseguenza, non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è anche necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole”.

© LA NUOVA RIVIERA|RIPRODUZIONE RISERVATA

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